AL SIGNOR DIRIGENTE UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AEREA MILANO LINATE
Oggetto: Mensa obbligatoria di servizio – Applicazione sui quadranti pomeridiano e serale turni non continuativi
Preg.ma dr.ssa Maria Delizia GOTTI, durante il mese di agosto è stato constatato dalla nostra sezione sindacale di Linate, che non è più sua intenzione, assicurare il beneficio della “mensa obbligatoria di servizio” a regime di ticket, per i colleghi che effettuano turni non continuativi sui turni 13.00/19.00 e 19.00/24.00.
Al solo scopo di ripercorrere la valutazione
che tutti i Dirigenti prima di Lei hanno posto in essere, citiamo l’interpretazione autentica che la nostra Segreteria Nazionale chiese al Servizio Vettovagliamento per il tramite dell’Ufficio Relazioni Sindacali . Nella stessa, il servizio vettovagliamento ribadiva la ratio della normativa che è “consumare il pasto presso la propria abitazione in orario compreso tra le 12 e le 15” vincolando la possibilità di concedere il beneficio de quo prevalentemente, sulla distanza dall’Ufficio di appartenenza più che dalla tipologia di turnazione nel quale il dipendente è incardinato. Il riferimento all’inizio dell’orario di servizio al quale il servizio Vettovagliamento fa riferimento, è preso dalla circolare del 30 giugno 1994, n. 750.C.1.5694 nella quale l’allora capo della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi, al fine di delineare un perimetro applicativo della legge 203/1989, stabilì dei parametri sostanziali senza mai entrare nel merito della rotazione degli orari di servizio. Successivamente, con la Circolare ministeriale n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 viene ribadito tale principio , riprendendo l’impossibilità di consumare i pasti presso il proprio domicilio.
Detta circolare ministeriale continua come segue: “Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24”. La frase “in linea di massima” ripresa da tutte le circolari successive, a nostro avviso si limita ad elencare una fattispecie dell’istituto giuridico in questione e non ad escluderne aventi diritto. Se così non fosse infatti, l’istituto della M.O.S. diverrebbe compensativo del disagio connesso ad effettuare una turnazione continuativa sui quadranti pomeridiani e serali mentre deve essere considerato un diritto del dipendente a consumare i pasti in orari fisiologici.
Interpretazione che andrebbe a creare una sostanziale disparità di trattamento tra dipendenti che subiscono lo stesso disagio nel medesimo turno e magari, con identica tipologia di servizio. Di questo parere, tutti i Dirigenti succedutisi nel Reparto di Linate che hanno applicato la norma da sempre, secondo il principio sopra esposto e mai messa in discussione dalle numerose ispezioni Ministeriali avutesi negli anni.
Tanto premesso Le chiediamo di valutare ulteriormente l’applicazione del beneficio in oggetto alla luce di quanto esposto. Nel rimanere a Sua disposizione per ogni eventuale confronto, porgiamo cordiali saluti.
Milano 23/08/2019
Il Segretario Generale
Paolo MAGRONE