TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Articolo 1 Costituzione, denominazione sede
E’ costituito tra gli appartenenti alla Polizia di Stato senza distinzione di sesso, ruolo, qualifica, funzione il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia SIULP Nazionale.
Il SIULP è parte del mondo del lavoro e si ispira alla concezione e alla tradizione sindacale confederale.
I rapporti interni al SIULP sono improntati all’unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti ideali e culturali di ispirazione confederale, nel rispetto della rappresentatività di ciascuna, democraticamente espressa. In tale ottica l’unicità e l’unità dell’Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell’ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l’esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell’intera Organizzazione.
Il SIULP Nazionale ha sede a Roma.
Articolo 2 Definizione
Il SIULP è organizzazione nazionale dei lavoratori della Polizia di Stato che, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico, approvando e praticando i principi del presente statuto, considera la fedeltà alla libertà e alla democrazia fondamento dell’attività sindacale, e l’unità sindacale un bene irrinunciabile.
Il SIULP opera costantemente per impedire ogni atto suscettibile di provocarne la divisione o l’indebolimento, al fine di salvaguardare e sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale dei lavoratori della Polizia di Stato.
Per tale motivo ritiene imprescindibile la lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale e ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia, accrescimento e rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che il SIULP persegue.
Articolo 3 Democrazia di organizzazione
Il SIULP promuove e sostiene tutte le politiche a favore della salvaguardia degli operatori di polizia e di un adeguato sistema di sicurezza per il Paese, collaborando con le forme di aggregazione democratica che perseguano tali obiettivi. In tale ottica ritiene fondamentale, per l’accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all’attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare ritiene fondamentale che l’approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione. Gli organismi statuari stabiliscono le relative modalità.
Al fine di diffondere le informazioni agli iscritti, a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai cittadini sulle iniziative politico-sindacali, oltre che contrattuali e di tutela dei diritti degli operatori di Polizia, il SIULP si è dotato di una rivista periodica denominata “Progetto Sicurezza” quale unico organo ufficiale di tutto il SIULP, nonché di un bollettino settimanale denominato “SIULP Collegamento Flash”, per l’informazione interna.
Le strutture Provinciali e Regionali che vogliono dotarsi di analogo strumento di informazione interna dovranno denominarlo “SIULP Collegamento Flash …” accompagnato dal nome della propria provincia o regione.
Articolo 4 Finalità e compiti
Il SIULP fonda il proprio programma e uniforma la propria azione al rispetto ed all’applicazione integrale della Costituzione Repubblicana, particolarmente per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l’elevazione – in un quadro di pari opportunità tra i sessi – delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei lavoratori, l’affermazione del ruolo fondamentale e insostituibile che il movimento sindacale di ispirazione confederale ha nella realizzazione di una società democratica e moderna.
Il SIULP per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l’altro, un’azione volta a:
stimolare l’istituto della Polizia di Stato, al fine di conseguire una più elevata qualificazioneprofessionale degli operatori di Polizia e condizioni ottimali di sicurezza per il cittadino e lo stesso operatore sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita degli operatori di Polizia operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti della categoria, nonché delle altre forze di Polizia che rivestono carattere militare;
rafforzare i rapporti con le rappresentanze e, specificatamente, con i sindacati confederali di categoria degli altri corpi di Polizia, per favorire un processo di democratizzazione, e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
assistere i lavoratori della Polizia nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell’esercizio dell’attività sindacale;
promuovere rapporti con le organizzazioni sindacali internazionali, in modo particolare con quelle che organizzano i lavoratori della Polizia;
sensibilizzare e rendere consapevole l’opinione pubblica dei problemi dei lavoratori della Polizia, nonché dell’azione sindacale che conduce il SIULP a salvaguardia del sistema sicurezza civile del Paese;
perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti civili, politici e sindacali per gli operatori della Polizia;
promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i lavoratori di Polizia in quiescenza, anche attraverso la costituzione di idonee forme associative che salvaguardino il patrimonio culturale, ideale e di contributo rappresentato dai suddetti lavoratori.
promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori quali ad esempio centri studi o fondazioni, un dibattito con Istituzioni, Enti, mondo dell’associazionismo e con la società civile che sostenga adeguatamente le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei poliziotti.
Articolo 5 Autonomia Sindacale
Il SIULP considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.
Il SIULP è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti dalla legge.
Articolo 6 Democrazia e unità sindacale
Gli iscritti al SIULP, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche qualifica e ruolo, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l’impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni politiche e hanno diritto all’informazione su ogni attività del SIULP.
Le iscritte e gli iscritti partecipano all’attività dell’Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita del sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.
Le iscritte e gli iscritti improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del SIULP.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.
Il dissenso si può manifestare sempre all’interno dell’organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli organi statutari previsti dal presente Statuto ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e li devono sostenere.
I rappresentanti designati o eletti su candidature del SIULP nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari.
Il SIULP considera l’unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l’area dei consensi e delle
adesioni.
Articolo 7 Politiche organizzative – durata mandati
Ciascuna struttura del SIULP, nella propria attività politico – sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei lavoratori, favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato, anche attraverso la costituzione di ogni forma aggregativa, che favorisca e faccia accrescere la partecipazione delle varie componenti della Polizia di Stato alle politiche promosse e sostenute dal SIULP. A tal fine, ritiene di dover promuovere, attesa la specificità della donna poliziotto, pur nell’ambito dei problemi generali che il lavoratore di polizia incontra, la costituzione dei coordinamenti femminili o di altre articolazioni riferite a segmenti della Polizia di Stato con una specificità che non trova corrispondenza nella generalità dell’organizzazione del lavoro di polizia, per rendere più proficue e complementari le proprie politiche sindacali e contrattuali.
Nell’ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell’Organizzazione, e in particolare per il livello nazionale e regionale a partire dal settimo Congresso, si stabilisce il limite di due mandati nell’ambito della stessa funzione, per gli organismi dei suddetti livelli. Tale limite può essere prorogato al massimo per una sola volta e per un solo mandato.
Sempre in tale ottica e nella prospettiva di consentire la massima partecipazione, si auspica di non concentrare sui medesimi quadri sindacali, più cariche di organismi che hanno valenza regionale e nazionale.
Gli organismi statuari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili
Articolo 8 Strumenti di lotta
Il SIULP persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge.
Articolo 9 Uso della sigla
La sigla e il simbolo “SIULP” appartengono esclusivamente al SIULP e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.
L’utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l’attivazione delle procedure di sanzionamento previste dal presente Statuto.
Articolo 10 Norme Generali
Il SIULP realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel superiore interesse della collettività, non ricorre all’esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi di lotta e di pressione diversi per raggiungere i propri obiettivi.
Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SIULP si fa rinvio al regolamento approvato per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e un altro e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all’interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, fatta eccezione quelli per i quali si richiama l’emanazione di appositi regolamenti. L’istituto della delega, pertanto, è previsto esclusivamente per le fasi congressuali e non anche per le votazioni dei vari organismi statutari.
Ove non diversamente disposto, qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l’obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria Nazionale che convocherà l’organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
A seguito della richiesta di 1/3 dei Suoi membri la convocazione del Direttivo nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del SIULP sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.
L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio, ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, negli organi dirigenti sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso in cui questo risulti da
verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi
criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.
Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del SIULP, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.
Si procederà, altresì, al congresso straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa siano superiori al 50%. In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 38.
Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell’attivazione delle procedure per il congresso straordinario.
Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella sezione sindacale di base, il congresso straordinario sarà indetto dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.
Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Articolo 11 Struttura Organizzativa
L’associazione SIULP è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
IL SIULP organizzativamente si articola in:
struttura Nazionale
struttura Regionale
struttura Provinciale
sezione sindacale
La costituzione, o la modifica dell’attuale assetto organizzativo delle province e delle regioni in essere all’atto dell’approvazione del presente Statuto, comporterà la modifica dell’assetto organizzativo del SIULP in aderenza all’aggiunta/cancellazione delle province o delle regioni sino a quel momento vigenti.
In tale caso la struttura che si costituirà sarà denominata con la sigla SIULP affiancata dal nome della nuova provincia o regione.
Le strutture provinciali e regionali sono denominate come dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Statuto.
La sezione sindacale è denominata con l’aggiunta del nome dell’ufficio nella quale essa, secondo quanto previsto dal presente Statuto può essere costituita.
Articolo 12 Struttura nazionale
Sono organi nazionali il:
Congresso Nazionale
Consiglio Generale Nazionale
Direttivo Nazionale
Segreteria Nazionale
Collegio Sindacale Nazionale
Collegio dei Probiviri Nazionale
Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale
Articolo 13 Congresso Nazionale
Il Congresso è il massimo organo deliberante del S.I.U.L.P. Esso viene convocato ogni 5 anni dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 10 del
presente Statuto.
L’ordine del giorno del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio Generale Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.
I compiti del Congresso Nazionale sono:
definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
eleggere il Consiglio Generale;
eleggere il Collegio dei Sindaci Nazionale;
eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
eleggere il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale;
approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l’esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri, Provinciali, Regionali e Nazionale, nonché il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza.
Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale prima della convocazione del Congresso.
Solo al Congresso compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche e deliberare sullo scioglimento del Sindacato.
Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del SIULP.
Il Congresso delibera sull’ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
Articolo 14 Consiglio Generale Nazionale
Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l’altro.
E’ composto da almeno 150 membri eletti dal Congresso nazionale più l’eventuale quota per la rappresentanza femminile.
Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Generale medesimo.
Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:
deliberare sulla politica generale del SIULP;
eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
eleggere il Direttivo Nazionale
approvare il regolamento congressuale
provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all’acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare.
deliberare la ripartizione delle quote sindacali secondo i principi e sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 26.
Articolo 15 Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è l’organo di direzione politica del SIULP nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Direttivo Nazionale è composto di norma da almeno trentatre membri più i componenti della Segreteria Nazionale.
E’ convocato dalla Segreteria Nazionale di norma una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti..
Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del SIULP ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il SIULP si articola.
Al solo Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:
approvare il bilancio consuntivo e preventivo;deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli inerenti l’acquisizione e la cessione di beni immobili che sono devoluti alla competenza del Consiglio Generale, e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio immobiliare.
Articolo 16 Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l’organo politico di direzione esecutiva del SIULP. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale del SIULP anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti. Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.
La Segreteria Nazionale gestisce l’attività nazionale del SIULP per l’ordinaria amministrazione; rappresenta il SIULP nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza.
Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.
Articolo 17 Segretario Generale – Legale Rappresentante
Il Segretario Generale Nazionale – Regionale – Provinciale coordina i lavori della Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale e rappresenta legalmente il SIULP di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita ad altro componente la Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale.
La segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale .
Articolo 18 Collegio dei Sindaci revisori
Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.
Al Collegio dei sindaci revisori è affidato il compito di:
controllare l’amministrazione;
la regolare tenuta della contabilità;
verificare le entrate;
verificare la regolarità di tutte le spese;
verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei
rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso, o dal Consiglio Generale/Direttivo.
TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Articolo 19 Struttura Regionale
La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il SIULP nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.
Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.
D’intesa con le Strutture Provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluri – provinciale. Essa è chiamata altresì a supportare l’iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Organi della Struttura Regionale sono:
il Congresso Regionale;
il Direttivo Regionale;
la Segreteria Regionale;
il Collegio dei Sindaci
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 20 Il Congresso regionale
Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
esaminare e discutere le politiche e l’attività del SIULP nella regione;
discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
discutere e votare i documenti congressuali;
discutere e votare la relazione finanziaria;
eleggere il Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche perché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
Articolo 21 Organi Regionali
Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’organismo regionale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.
Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.
Per la Valle d’Aosta gli organismi, i compiti ed i contributi sindacali di cui agli articoli 22, 23, 24, 26 e 27 sono assorbiti dalla Struttura Regionale
Articolo 22 Struttura Provinciale
La struttura provinciale rappresenta il SIULP nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato.
Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
Organi della Struttura Provinciale sono:
Congresso Provinciale;
Direttivo Provinciale;
Segreteria Provinciale;
Collegio dei Sindaci Provinciale;
il Collegio dei Probiviri Provinciale;
Assemblea dei quadri provinciali.
Nelle province con un numero di almeno 1.000 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale.
L’assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
L’assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segretaria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria quando lo ritiene o per la consultazione prevista dal presente Statuto.
Articolo 23 Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale:
esamina e discute l’attività del SIULP sul territorio provinciale;
stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
discute e vota le tesi congressuali nazionali;
discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
elegge il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale ed ove richiesto il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
Articolo 24 Organi provinciali
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Collegio dei Sindaci hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.
Il Collegio dei Probiviri della struttura Provinciale è competente all’istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza.
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all’acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Provinciale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
Il Segretario Generale provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale nelle sedi dove è previsto.
Articolo 25 Sezione sindacale
La sezione sindacale è la struttura di base del SIULP; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.
Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori della Polizia di Stato iscritti al SIULP essa assolve ai seguenti compiti:
organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;
provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
conduce d’intesa con la Segreteria Provinciale le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione degli accordi;
elegge il delegato o la Segretaria della Sezione sindacale;
elegge i delegati al Congresso Provinciale.
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 26 contributi sindacali e solidarietà e fondo Comune nazionale.
Il SIULP in quanto libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori.
I Contributi sindacali versati dai lavoratori saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo
delle strutture e delle attività del sindacato nell’intero territorio del Paese.
Il fondo comune del SIULP è costituito dai contributi di tutti gli iscritti/e e da ogni altra forma di contribuzione volontariamente erogata a favore del SIULP Nazionale nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l’utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.
Articolo 27 Fondi Comuni regionali e provinciali .
I fondi comuni delle strutture regionali e provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell’art. 26 comma 2° del presente statuto e da ogni altra forma di contribuzione volontaria fornita da terzi in specifico favore della singola struttura territoriale.
Articolo 28 Autonomia amministrativa.
Le strutture del SIULP Nazionale, Regionale e Provinciale sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.
Articolo 29 Attività amministrativa e contabile
La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali del SIULP, fatta eccezione la Sezione Sindacale che non ha autonomia amministrativo/contabile devono:
Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell’interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal SIULP attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
predisporre annualmente per il tramite delle Segreterie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
far approvare dal Direttivo competente il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all’approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un’analisi sul risultato complessivo dell’organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
rendere noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli/le iscritti/e e agli organismi;
tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l’organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
aprire un conto corrente, intestato al SIULP e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e alla Amministrazione al fine di consentire i versamenti delle quote spettanti. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta, confluiranno altresì tutte le altre forme di contribuzione volontaria erogate a favore della stessa struttura.
Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.
In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture territoriali del SIULP degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistono gli elementi per ritenere
che le risorse del SIULP siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:
a) l’immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l’integrità organizzativa e/o associativa del S.I.U.L.P. ovvero per provocarne la divisione e/o l’indebolimento.
b) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme
di cui al successivo articolo 37.
Articolo 30 Regole di gestione del Patrimonio
In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che :
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento di una struttura del SIULP , il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza del SIULP designata dal Consiglio Generale Nazionale sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima.
c) in caso di scioglimento del SIULP, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs 460/97;
d) i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.
I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio ne pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Articolo 31 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze
Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:
con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L’accettazione della candidatura comporta l’immediata decadenza da ogni carica sindacale e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
con l’appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.
Sono altresì incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi amministrativi:
Organismi a livello provinciale e Questore o Vice Questore vicario;
Organismi Regionali o Provinciali e Dirigente di uffici articolati su base interprovinciale sede di contrattazione.
Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.
L’iscrizione al SIULP non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del SIULP.
E’ incompatibile svolgere attività di direzione nel SIULP con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.
In tale ipotesi l’iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sottoforma di contributi in precedenza versati.
In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l’iscritto stesso non può richiedere il ristabilire della carica sindacale precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente.
Articolo 32 Cumulo di cariche
Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale e Regionale;
Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale
componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale;
componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale.
Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.
Articolo 33 Sanzioni disciplinari
E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SIULP il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
biasimo scritto;
sospensione da 1 a 6 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
l’espulsione dall’organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l’organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva.
Articolo 34 Collegio dei Probiviri
I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture SIULP provinciali, regionali e in quella nazionale.
Compiti dei Collegi provinciali sono:
provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisone, anche se di archiviazione, deve essere motivata.
Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali ed in seconda ed ultima istanza al Collegio dei probiviri Nazionali.
Il collegio dei probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (consiglio generale, direttivo nazionale, collegio dei sindaci revisori nazionali).
Per consentire, ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al SIULP per i quali è previsto un primo grado di giudizio a livello provinciale e/o regionale, con possibilità di proporre appello ai Probiviri Nazionali, la possibilità di ricorrere avverso le
pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti, è costituito il “Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale”.
Tale collegio, composto da tre elementi eletti dal Congresso Nazionale ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali di cui sono stati oggetto.
È altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello provinciale, regionale e nazionale.
Per il funzionamento, il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato al Congresso che disciplina l’operato dei Collegi dei Probiviri.
In veste di collegio arbitrale, il collegio dei probiviri nazionali, decide, sulle controversie per l’applicazione
dell’articolo 39 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri nazionale esprime altresì, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all’applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
Articolo 35 Procedimento disciplinare
L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso.
Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l’altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale
Articolo 36 Sospensione cautelare
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria componente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
Il comitato direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Articolo 37 Commissariamento delle strutture
Nel caso di grave violazione dello Statuto, di modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del S.I.U.L.P. e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario.
Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.
Articolo 38 Compiti del Commissario Straordinario
Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 37 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Articolo 39 Clausola arbitrale
Gli associati, le Strutture nazionali e periferiche, nonché i loro organi hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell’uno e degli altri.
gli associati, in ragione della loro appartenenza all’organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto al SIULP, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.
le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.
Qualora l’istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l’altro, l’organismo deputato a dirimerle rimane il Consiglio Generale Nazionale.
Articolo 40 Norma finale
Lo Statuto è da considerarsi vincolante dal 1 gennaio 2012 a seguito di approvazione nel corso del 7° Congresso Nazionale